Nell’articolo precedente, COME SCEGLIERE LA GIUSTA LINEA TIPO C, avevo elencato 3 fattori indicativi di qualità che potevano essere utili nella scelta della giusta linea Tipo C.
In questo articolo vorrei invece mettere in guardia su almeno 3 degli indicatori che ci possono far capire se il produttore è stato attento nel fare i test.
Fattore n. 1: sul manuale non vi sono particolari indicazioni sui valori esercitati dalla linea sul palo d’angolo, quando la prevede.
Guardiamo lo schema riportato in fig. 1, schema semplificato delle reazioni sul palo d’angolo di una linea Tipo C sottoposta alle prove come da Norma UNI 11578:2015

Poniamo il caso che, fatto il primo lancio da 200 daN (vettore P) in un sistema ammortizzato, la forza che arriva sui pali di estremità sia di circa 800 daN (R4 e R2), ammesso e non concesso che una puleggia sul palo d’angolo consenta un efficace scorrimento della cavo… ma di solito non è così, sorvoliamo…
La forza F risultante dalle reazioni vincolari R1 e R3 è ben superiore alle forze di estremità R2 e R4: praticamente il doppio.
Quindi, in un sistema con cavo che effettua una curva, i valori ammissibili del sistema indicati dal produttore dovrebbero essere circa il doppio.
E quindi se il produttore, nei suoi valori dichiarati, non fa distinzione tra palo d’angolo e palo di estremità forse ha omesso qualcosa… o si è sbagliato.
Fattore n. 2: Un produttore di sistemi ad ancoraggio diretto su lamiera (piastre da lamiera), mediante rivetti e/o innesti e/o viti “a cucire”, non da alcuna indicazione su come ancorare la copertura metallica alla sottostruttura o come dimensionare la sottostruttura.
Questo perché, per poter dare queste indicazioni, il produttore dovrebbe quantomeno effettuare una prova di laboratorio per ogni tipo di lamiera (acciaio, alluminio, sandwich acciaio, sandwich alluminio, ecc ecc) con più configurazioni di sottostruttura per esempio su listelli e/o omega ad interassi e spessori diversi con tipi di fissaggio diversi)
Questo modo di effettuare le prove comporta quasi la “decuplicazione” dei costi di certificazione che non tutti i produttori possono o vogliono accollarsi…
Purtroppo siamo in Italia e la Norma UNI 11578:2015 dice soltanto che la prova va effettuata su tutti glie elementi che compongono il dispositivo fino al supporto, per ogni tipo di supporto (che è la lamiera di copertura).
Non dice che il produttore deve dichiarare come ancorare il supporto, cioè la lamiera di copertura, che spesso viene testata ancorata a “tampone” con una moltitudine di viti su un lastrone di acciaio da 3 o più mm in modo che non influenzi i dispositivi.
Ma è così che poi verrà montata sul tetto una lamiera di copertura? Se si, che costi!
E se il produttore l’ha provata così, chi mi assicura che se sul tetto eseguo un’installazione di una lamiera su listelli (o omega) a interasse, per esempio, di 1,2 mt, con una vite su una greca si e una no, questa lamiera rimarrà attaccata alla sottostruttura in caso di caduta?
Nessuno: il produttore confida nel fatto che un installatore che firma la corretta posa o un ingegnere che firma l’ETC, si prendono la responsabilità mentre lui è responsabile solo fino ai rivetti sulla lamiera.
Caro installatore e caro ingegnere, ne vale la pena? O forse è bene cercare quel produttore che le indicazioni te le mette per scritto?
Fattore n.3: il produttore di sistemi su lamiera, per le coperture a basso spessore, consiglia di raddoppiare la lamiera.
Questa è facile: come abbiamo detto al punto 2, se la vera discriminante non sono i rivetti ma la tenuta della lamiera sulla sottostruttura, a cosa serve un “fazzoletto di lamiera aggiuntivo tra la copertura metallica e la piastra del dispositivo anticaduta? A niente, solo ad accorciare la vita della copertura (vedasi corrosione anaerobica).
Quindi che prove ha fatto?
E alla fine chi se la prende la responsabilità?
Pretendere sempre delle risposte, scritte, meglio se sul manuale… sono in gioco delle vite umane.
ho letto con attenzione il suo articolo e devo dire che la disonformazione che ne scaturisce è davvero impressionante è descriminante .
se lei ritiuene che i fabbricanti ” omettono o si dimenticano ” faccia nomi e cognomi perche cosi danneggia i fabbricanti che invece rispettano i criteri per definire l’ancoraggio un punto sicuro di ancoraggio .
lei cita la norma UNI 11578 MA DIMENTICA IL FATTO CHE sono prodotti da costruzione e che pertanto le prove di laboratorio alfine del rilascio della idoneità tecnica prevedono non la verifica del solo fissaggio ma anche l’accertamento della resistenza della struttura di supporto e quindi è obbligo stabilire l’impiego in funzione dell’ancoraggio .
in parte condivdo il messaggio quale ” porre attenzione ” ma come poi viene argomentato devo dire che si discosta dalla realtà .
Vitali Giancarlo fabbricante dei prodotti a marchio LINEA VITA BY COMED …MARCHIO REGISTRATO e da molti utilizzato impropriamente per cui la invito a fare chiarezza alfine di non dare un danno di immagine alla mia società per cui sarei costretto a dover intervenire legalmente
cordiali saluti
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Gent.mo Sig. Vitali, innanzitutto mi scuso se usando il termine “linee vita” (al plurale o singolare) posso aver ricordato il suo marchio registrato ma non era questo l’intento e vedrò in futuro di stare più attento.
Il fatto è che il termine “linea vita” è ormai universalmente sinonimo di “dispositivo di ancoraggio a cavo flessibile”. Anche in inglese è “life line”.
Quindi le devo dare atto di essere stato molto bravo ed incisivo e di aver fatto un ottimo lavoro; dopotutto la sua azienda è molto nota anche per la sua serietà e le innovazioni apportate al settore.
Proprio per il fatto che lei rappresenta un’azienda leader e conosciuta come estremamente seria, sarà d’accordo con me sul fatto che sul mercato esistano i furbetti, gli improvvisati e gli sprovveduti, a scapito di chi ha sempre lavorato bene e con coscienza, come del resto Lei stesso fa e immagino che ha sempre fatto.
Non capisco quindi dove sia il problema se questo blog vuole metter in guardia da certi meccanismi che lei stesso ha ammesso di non approvare
Anzi colgo l’occasione per invitarla ad aggiungere informazioni utili ai tecnici e agli utenti di sistemi anticaduta in modo che possano essere più consapevoli nelle loro scelte.
E se questi miei post possano essere di ispirazione a produttori che, magari inconsapevolmente, hanno omesso alcuni dati utili, ben venga se aggiorneranno le loro documentazioni o implementeranno le loro prove in laboratorio.
Ricordiamo che le linee anticaduta sono si materiali da costruzione ma servono, per loro natura, a salvare vite umane e i produttori dovrebbero lavorare con sempre la solita domanda in testa: “ho fatto tutto quello che potevo per rendere il mio prodotto sicuro? Posso fare di più?”
Grazie per essere intervenuto, è sempre utile avere un contraddittorio o un approfondimento; e da domani le chiamerò “linee salvavita” o “linee anticaduta” perché “sistema integrato di dispositivi di ancoraggio a cavo flessibile e dispositivi di ancoraggio puntuali contro le cadute dall’alto” converrà che è decisamente troppo lungo.
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senza alimentare una polemica ..che non voleva essere fatta …ma solo per dare un taglio tecnico condivido il fatto che sia vostra intenzione porre delle riflessioni sul fatto che le ” linee vita” siano un sistema fondamentale che garantisca la sicurezza di chi lavora e non sia solo un modo di fare BUISNESS .
se lei quindi condivide l’obbiettivo è bene iniziare a definire che cosa sono le “linee vita” prima di entrare nello specifico altrimenti si rischia di alimentare già una enorme confusione .
in molte Regioni in Italia ,come è noto, sono stati recepiti questi regolamenti che hanno portato alla ribalta il termine LINEA VITA ma che in realtà ( e questo ancora non viene ben capito) si parla delle misure di prevenzione e protezione in dotazione all’opera e non dei soli dispositivi di ancoraggio .
perchè questa precisazione ? perchè questo e quello che di seguito genera la prima grande confusione tra quello che è un sistema temporaneo e quello permanente , tra quello che è un sottosistema di un sistema di anticaduta (DPI) e quello che invece è un prodotto da costruzione e quindi un sistema di protezione collettiva .
in questa confusione legislativa cè poi la confusione normativa che ha alimentato ulteriormente i dubbi ,le interpretazioni,le certificazioni ecc…
ricodo e sottolineo inoltre che non obbligatorio il recepimento della norma tecnica purche vengano rispettati i requisiti di igiene e di sicurezza del REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016
sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
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Ringrazio il Sig. Vitali, presidente e titolare della ditta LINEA VITA by COMED, per il suo intervento e per le precisazioni apportate al nostro articolo, anche se un po’ out of topic.
Non sarebbe male se altri produttori partecipassero al dibattito e dicessero la propria.
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