Se non fosse chiaro dal titolo, stiamo parlando di quanto sotto riportato:
“Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2, dell’art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.
Premessa
Il presente atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile è stato redatto tenendo conto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia edilizia ed in particolare:
- Lgs 4 dicembre 1992, n. 475;
- Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164; – L.R. 24 marzo 2000, n. 20;
- R. 2 marzo 2009, n. 2;
- R. 26 novembre 2010, n. 11;
- R. 30 luglio 2013, n. 15. …
Ecc., ecc., …”
Per farla mooooolto sintetica, è l’atto con cui la Regione Emilia Romagna disciplina e regola gli obblighi concernenti le linee vita per tutto il territorio che le compete, indicando anche l’iter burocratico da rispettare e soprattutto la documentazione da produrre e da presentare.
Col presente articolo tenterei di farne un riassunto sottolineando e semplificando, per quanto sia possibile, i passaggi più importanti.
Questo perché, nonostante siamo nel 2017 e tale norma sia ormai stata ampiamente discussa e sviscerata, molti degli installatori che incontro non hanno ancora ben chiaro quali siano realmente gli obblighi di legge che gli competono e, purtroppo, anche molti tecnici fanno ancora confusione…
In parte riconosco a questi installatori il fatto che non dovrebbe essere loro compito specifico; piuttosto dovrebbe essere materia del tecnico (DDLL o Coordinatore alla Sicurezza) incaricato dal committente o, come spesso accade, incaricato da loro stessi su richiesta del committente finale.
Un rapporto, tra installatore e tecnico, del tipo: “Tu sei l’ingegnere, io ti ho assunto per occupartene e mi fido: quando ho fatto come hai scritto tu e ti ho pagato, sono a posto…”.
Proprio perché non sempre ne hanno compresa l’importanza, spesso il colloquio continua con argomentazioni tipo:
“mi raccomando, devo spendere poco… cosa?! No, 600 euro sono troppi!”
“se mi metti in conto tanto per l’ETC, la linea vita costa troppo e non me la fanno fare…”
Perché è normale, proprio se non se ne conosce l’importanza, vedere l’ETC e la Relazione di calcolo strutturale solo come un costo obbligatorio.
La cosa eclatante invece è che l’ETC, proprio per sua natura e funzione, è tutto ciò che separa un lavoro sano e sicuro, con obblighi e responsabilità precise, da un guazzabuglio carico di Irresponsabilità civili e PENALI che penderanno come una spada di Damocle sopra il capo loro e dei loro clienti.
Allora dico io, a questi tecnici che vengono “presi per il collo” da committenti che voglio no “spendere poco”: informate meglio i vostri clienti.
Cosa rispondiamo quindi quando ci fanno obiezioni del genere:
“la tua concorrenza, con 200 euro mi fa tutto… tu sei caro!“
“ma quale sopralluogo e sopralluogo d’Egitto, il tetto è già finito, fammi la relazione se no non mi pagano…”
Oppure ancora
“come faccio a sapere come è fatta la sottostruttura del tetto? Mi costa troppo fare un saggio, non ti basta sapere che ci sono sopra le lamiere? Tu la fai troppo complicata, ai tuoi concorrenti basta la foto di Google
COMINCIAMO CON COSA DICE ESATTAMENTE LA NORMA, procediamo per sommi capi e chiedo subito scusa se non sarò estremamente tecnico ma non sono un avvocato:
estratto art. 1.1
“… il presente atto di indirizzo e coordinamento disciplina l’installazione di dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto sulle coperture…(bla bla bla)… con lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri”.
Già qui capiamo che:
- il decreto serve per proteggere tutti quelli che, in futuro, andranno a lavorare sulla copertura oggetto dell’installazione di misure anticaduta…
- che le misure anticaduta non sono solo le “linee vita” ma tutto l’insieme di interventi quali scale, parapetti, passerelle.
- che la sicurezza deve essere garantita dal momento in cui un operaio/manutentore entra nella proprietà fino a che non ha finito il lavoro.
Gli esempi più comuni, in un progetto da 200€ basato su foto Google Maps, sono:
la mancanza della segnalazione del percorso di accesso; mi è capitato di trovarmi una volta, per raggiungere il tetto oggetto dell’installazione, a dover salire sei piani di ponteggio esterno, ponteggio che al termine del cantiere sarebbe stato smontato… e poi?
la mancata verifica delle altezze cui un operatore si deve “arrampicare” per accedere al tetto ovvero a lunghezza della scala da appoggiare alla gronda; in un cantiere a Viareggio, era stato previsto l’accesso al tetto mediante scala a pioli di 3 mt da appoggiare alla gronda, peccato che questa scala fosse stata prevista su un balcone che distava ulteriori 6 mt dal piano di sfracellamento (la strada).
se vi è o no un ancoraggio o un appoggio sicuro per la scala; ho distrutto più grondaie in rame io che…
se la botola di accesso al tetto sia facile da raggiungere o posta, magari, molto in alto al centro di una stanza; in un cantiere dove ho fornito i miei dispositivi, la botola di accesso al tetto era al centro della navata centrale di una chiesa, a 11 mt di altezza, sopra le panche per la preghiera
se questa botola sia di dimensioni sufficienti al passaggio di un operatore e se si apra in maniera completa e sicura; la finestra tipo Velux di casa mia, dove ovviamente ho una linea vita, per errore dell’impresa edile, fu montata di dimensioni corrette ma con apertura a bascula… tutte le volte che era necessario accedere al tetto serviva un’altra persona a tenerla aperta o rischiava di ricaderti in testa.
Andiamo oltre, segue l’art. 2.2 che cita:
“L’installazione dei dispositivi permanenti di protezione […] non esonera il committente dei lavori ed il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi…”
ribadisce quanto spiegato dell’art. 1.1 ovvero, anche se c’è la linea vita, il proprietario e il datore di lavoro dell’operatore, sono tenuti a controllare tutta la sicurezza… ergo, se sull’ETC mancano i dati della sicurezza in fase di accesso, non è che il proprietario poi potrà scaricare tutta la responsabilità sul Coordinatore alla sicurezza o sul progettista della linea vita, qualora dovesse succedere qualcosa.
l’art. 2.1 elenca tutta una serie di definizioni in maniera tale che non ci siano troppe interpretazioni
Tra tutte metterei in evidenza questa
“elaborato tecnico: documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall’alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori o che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare in copertura, nonché per i soggetti che eseguono lavori o che per qualsiasi altro motivo debbano operare sulle facciate vetrate continue che richiedano manutenzione;”
Capito? “e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta”
Questo significa esattamente il contrario di: “se non hai dei dati e non puoi verificare la sottostruttura, omettili”…
Gli artt. 3.1 e 3.2 nominano citano i casi di intervento che riassumo sotto:
- Interventi di nuova costruzione;
- Interventi che riguardano l’involucro esterno (coperture, pareti esterne e facciate atte alla salvaguardia dell’edificio dagli agenti atmosferici) a regime abilitativo ovvero quegli interventi per cui è prevista una “scia” o un permesso a costruire;
- Interventi che riguardano l’involucro esterno (coperture, pareti esterne e facciate atte alla salvaguardia dell’edificio dagli agenti atmosferici) non soggetti a titolo abilitativo ma ad obbligo di notifica preliminare;
- Interventi che riguardano l’involucro esterno relativi a sanatorie;
E’ chiaro che se stiamo discutendo di linee vita, sicuramente siamo in uno di questi 4 casi
L’art. 4 parla di adempimenti che si possono riassumere in:
Fate l’elaborato tecnico dei punti di ancoraggio permanenti, soprattutto se va consegnato con la pratica del “fine lavori”.
Fatelo bene e dite al proprietario, dopo che glielo avete consegnato, di conservarlo;
Come deve essere, quindi, questo Elaborato tecnico dei dispositivi di ancoraggio (ETC)?
Lo spiega l’art 6 così condensato:
L’ETC dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Deve essere redatto da tecnico abilitato;
- Deve contenere:
- Le soluzioni progettuali con evidenza del rispetto delle misure preventive e protettive; che tradotto significa una relazione scritta dove si descrivono i rischi e le misure attuate per prevenire infortuni;
- Gli elaborati grafici (planimetrie, prospetti, sezioni, ecc.) in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di arresto di caduta a tutela della persone che accedono, transitano e operano sulla copertura; questa è la planimetria che tipicamente siamo tutti abituati a vedere, ma che deve essere completa dei percorsi e deve far vedere che ho messo in sicurezza, in un modo o nell’altro, TUTTO il tetto
- Fotografie; prima, durante e non solo dopo l’installazione altrimenti servono solo per fare un bel catalogo;
- Relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura […] alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato; si parla di relazione di calcolo d’idoneità del supporto;
c’è scritto: “degli elementi strutturali della copertura”;
degli elementi strutturali della copertura
DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DELLA COPERTURA
DEGLI E-LE-MEN-TI STRUT-TU-RA-LI DELLA COPERTURA”;
Mi spiegate come è possibile che un tecnico abilitato (o il tecnico di un produttore, che comunque deve essere abilitato e mettere un timbro e una firma), dopo aver letto l’art. 6, consegni e firmi una relazione di calcolo da allegare ad un ETC di una linea vita, eseguendo solo la verifica di tenuta dei fissaggi?
Come è possibile che, in coscienza, verifichi solo se le viti utilizzate per installare la linea vita REGGANO sul materiale della trave, sia esso legno, cemento armato o ferro?
E in caso di dispositivi ancorati mediante rivetti su lamiera? Possibile che verifichi solo la tenuta dei rivetti? Ma quello, da UNI 11578, l’ha già fatto il produttore!
Inoltre, signori installatori, con quale leggerezza possiamo installare una linea vita senza sapere dall’ingegnere (che spesso avete incaricato voi e pagate voi) se la struttura sulla quale andate ad installare sia in grado di sostenere i carichi di esercizio di una linea vita?

Se si spezza la trave dopo una caduta, e avete ricevuto solo una verifica dei fissaggi, pensate che non andrete in contro a nessun tipo di responsabilità civile e/o penale?
Ecco, una pratica a “basso costo”, senza sopralluogo in cantiere o analisi della sottostruttura, può nascondere questa sorpresa molto amara, soprattutto per il proprietario dell’immobile ma non credo che l’installatore ne esca pulito.
Vale la pena, a fronte di un risparmio di 200 o 300 euro?
Su questo argomento torneremo con esempi specifici nei prossimi articoli di Securology…
Proseguiamo con l’art. 6…
- Certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio; qui si potrebbe parlare per mesi: come già spiegato in un precedente articolo: Storia breve…, il certificato di conformità può dire tutto o niente sulla qualità del dispositivo che si utilizza e sulla serietà o meno del produttore. Sta di fatto che, per legge, l’importante è che un certificato ci sia.
- Dichiarazione di conformità dell’installazione; questo documento dovrebbe essere l’unico passaggio di cui si dovrebbe preoccupare un installatore. Come diciamo nei nostri corsi formazione, se siete installatori, preoccupatevi solo dell’installazione. A differenza della Normativa Toscana, la Norma dell’Emilia Romagna non entra nel dettaglio di quello che dovrebbe contenere una dichiarazione di corretta posa. Per fortuna però, si può sempre prendere esempio dalla Toscana (Regione precorritrice nelle linee vita) in quanto tutta la modulistica è sempre on-line e gratuita… e modificabile. Per la Regione Toscana infatti, la dichiarazione di corretta posa deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- installazione secondo le istruzioni fornite dal fabbricante (il manuale);
- installazione secondo il progetto (secondo la planimetria e la relazione descrittiva, con il rispetto di tutte le tipologie di dispositivo e le distanze esatte);
- fissaggio alla struttura di supporto secondo le modalità indicate dal progettista (es. numero di bulloni, materiali corretti, corretto posizionamento); questo è il passaggio fondamentale. Vedete? L’installatore, secondo la normativa toscana, si deve preoccupare solo di dover utilizzare le viti (o i bulloni) che prescrive l’ingegnere, come prescrive l’ingegnere e dove prescrive l’ingegnere. ATTENTI quindi a cosa prescrive l’ingegnere: prescriverà che la linea vita (o il dispositivo puntuale) “dovrà” essere installata su una struttura “idonea” ma senza dirvi come deve essere una struttura idonea? Oppure dichiarerà che la struttura esistente, quella su cui si andranno ad installare i dispositivi, È IDONEA perché verificata da calcoli o da collaudo? Tra la prima e la seconda c’è un passaggio di patata bollente non indifferente… e un costo diverso.
- messa in esercizio secondo le informazioni fornite dal fabbricante;
- ogni fabbricante ha le sue peculiarità)
- documentazione fotografica dei particolari del fissaggio al supporto di fondo, qualora il fissaggio non fosse più visibile dopo aver completato l’installazione. (le foto, anche prima!); qui, il link per scaricare la modulistica anche in formato word dal sito della Regione Toscana
- Manuale d’uso e Programma di manutenzione; questi due punti sono generalmente inseriti nel manuale del produttore e, se il dispositivo e di ultima generazione, dovrebbe fare riferimento alla UNI 11560:2014. Ciò però non toglie che, se il coordinatore della sicurezza lo ritiene opportuno, il programma di manutenzione venga implementato per motivi di sicurezza o motivi ambientali (uso frequente dei dispositivi tale per cui sarebbe meglio aumentare le ispezioni, ecc. ecc.)
Non ho saltato l’art 5. per sbaglio, anzi, mi sembrava fondamentale spiegare prima cosa fosse un ETC perché nell’art. 5 si parla proprio del fatto che, in caso di linee vita preesistenti, queste vadano comunque messe a norma realizzando un ETC e tutte le verifiche che esso comporta
cito l’art. 5.1: “I dispositivi permanenti […] installati prima dell’entrata in vigore del presente atto di indirizzo e coordinamento, risultano conformi […] se corredati da:
– relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura (e dai!) […] o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato;
– certificazioni del produttore;
– dichiarazione di corretta installazione dell’installatore;
– manuale d’uso;
– programma di manutenzione.
ecc. ecc.”
NOTA BENE: cerchi un’opportunità di business? Proponi di mettere in regola tutte le linee vita installate prima…
L’art. 7 norma i criteri generali di progettazione; a mio avviso è da porre l’attenzione su un paio di dettagli.
L’art. 7.2 “In riferimento al punto 7.1 si precisa che:
– i percorsi e gli accessi devono essere di tipo permanente;
[…] “.
Scale: permanenti Passerelle: permanenti
Botole di accesso: permanenti
salvo poi continuare con l’art 7.3 che dice “Nei casi in cui non sia possibile tecnicamente adottare le suddette misure di tipo permanente, nell’Elaborato tecnico devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili[…]
L’art 7.5 (vi è un chiarimento simile anche sulla normativa toscana) cita:
“L’impiego di punti di ancoraggio (ancoraggi puntali, singoli, ndr.) è consentito solo per brevi spostamenti, o laddove i sistemi per la protezione contro le cadute dall’alto risultino non installabili per le caratteristiche strutturali delle coperture”
Ovvero sarebbe bene evitare sistemi completamente puntuali se si possono installare sistemi lineari…
L’art. 8 è sull’entrata in vigore: “Le disposizioni contenute nel presente atto di indirizzo e coordinamento acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT) ”
eccolo

n.154 del 01.07.2015 periodico (Parte Seconda)
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 GIUGNO 2015, N. 699
Approvazione nuovo “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell’articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20″… è on-line, anche sulle pagine SecurLine
Tra le norme transitorie citate nell’art. 9, mi sembra interessante giusto l’art. 9.2:
“Negli edifici esistenti, la semplice installazione di dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto, senza altre opere edilizie correlate, è considerata intervento attuabile direttamente senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione preventiva […]”
Grazie per l’attenzione