DALL’ART. 3.9 ALL’ART. 3.21

Proseguiamo l’analisi delle definizioni, ripartiamo dalla fine dell’articolo precedente: https://securology.blog/2017/05/25/1-pillole-di-uni-11560-guida-alla-progettazione-delle-linee-vita/

3.10 deformazione plastica controllata

Comportamento di ancoraggi progettati per dissipare l’energia cinetica sviluppatasi nel corso di una caduta dall’alto.

Questo paragrafo introduce il concetto di deformazione plastica controllata con lo scopo di distinguere tali ancoraggi da quelli indeformabili. Non si parla semplicemente di dispositivi più sottili e più leggeri che, a differenza di quelli “belli” e indeformabili, si deformano e poi si buttano; Stiamo invece parlando di soluzioni tecniche atte a far si che l’ancoraggio, con la sua capacità di deformarsi SOLO in alcune direzioni, contribuisca a dissipare le forze che intervengono su di esso in caso di caduta.

Un produttore serio dovrebbe quindi accompagnare l’ancoraggio con schede tecniche e rapporti di prova che ne descrivano le capacità prima, durante e dopo la deformazione, comprese le variazioni geometriche allo scopo di facilitare la verifica strutturale al tecnico incaricato.

Poi ci sono anche dei produttori che spacciano per “ancoraggi a deformazione plastica controllata” dei pali troppo sottili perché passino i test da indeformabili… ma questa è la storia dell’Italia.

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3.11 dispositivo di protezione collettiva (DPC):

Prodotto che ha la funzione di salvaguardare le persone da rischi connessi al pericolo di caduta dall’alto. Nota: Esempi di dispositivi di protezione collettiva sono parapetti provvisori e reti di sicurezza.

Qui si parla di parapetti ai quali però aggiungerei i permanenti:

I temporanei sono parapetti che s’installano prima dell’inizio del lavoro in quota e poi si smontano alla fine, a differenza dei permanenti.

Si certificano secondo la UNI EN 13374:2004.

I parapetti permanenti si certificano secondo la UNI 14122-3 oppure si progettano in base alle NTC 08.

3.12 dispositivo di protezione individuale (DPI):

Prodotto che ha la funzione di salvaguardare la persona, che lo indossi o comunque lo porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza.

Tutto ciò che serve a proteggere l’operatore e che consenta a questo di collegarsi agli ancoraggi: si va dal caschetto al braccio davit, passando per imbracature, cordini, moschettoni, linee vite temporanee ma anche scarpe, occhiali e guanti. Ne ho già parlato in vari articoli precedenti: DEFINIAMO I DPI e le ISPEZIONI

3.13 dissipatore di energia:

Elemento o componente di un sistema di ancoraggio, progettato per dissipare l’energia cinetica sviluppatasi nel corso di una caduta dall’alto.

In questo caso s’intende specificatamente “la molla” collegata alla linea vita.

orig_LV-MOL-X
Assorbitore per linea Tipo C, SecurLine

3.14 distanza di arresto (DA):

Spazio percorso dal lavoratore a partire dal punto di inizio caduta fino al punto dell’arresto verticale completo, con esclusione delle oscillazioni, dato dalla somma della caduta libera (CL) e della caduta frenata (CF), escluso il margine di sicurezza (R). (Vedere figura 6)

Questa è semplice, da quando inizio a cadere a quando mi fermo, con tutto quello che c’è nel mezzo.

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Figura 6

3.15 effetto pendolo (su ancoraggio lineare):

Traslazione di un lavoratore su un ancoraggio lineare flessibile con conseguente oscillazione rispetto all’ancoraggio lineare a seguito di una caduta dall’alto avvenuta disassata rispetto alla mezzeria dell’ancoraggio lineare.

3.16 effetto pendolo (su ancoraggio puntuale):

Oscillazione di un lavoratore rispetto al suo punto di ancoraggio a seguito di una caduta dall’alto avvenuta disassata rispetto alla retta passante per il punto di ancoraggio e perpendicolare al bordo di caduta.

E’ interessante che la norma distingua i due tipi di effetto pendolo; in effetti, nella caduta con vincolo ad ancoraggio lineare vi è anche l’aspetto della traslazione:

_ Se parliamo di cavo, questo ha una flessibilità e forma una freccia rendendo, di fatto, il cavo “inclinato” e quindi consentendo al moschettone di spostarsi. Questo spostamento si somma a quello del pendolamento.

_ Se parliamo di binario rigido, se questo è inclinato, c’è il rischio di un effetto “scivolo” sommato al pendolamento.

Quando parliamo di punto fisso, c’è solo il pendolamento.

pendolo

3.17 elemento da fissare:

Componente del sistema di ancoraggio progettato per essere fissato alla struttura di supporto (materiale base).

Poniamo l’accento sulla parola “componente del sistema di ancoraggio”. Può essere:

_ un palo della linea;

_ un gancio sotto tegola;

_un cordino flessibile sotto tegola;

_ una piastra da fissare al pannello coibentato;

_ un anello o una piastra da fissare alla parete;

Sempre elementi certificati (vedi definizione di “ancoraggio”).

3.18 freccia (FC):

Massimo spostamento del punto di ancoraggio, rispetto alla posizione iniziale, quando è sottoposto ad una forza sviluppatasi durante una caduta, nella direzione della forza. (Vedere figura 6)

Questo termine riguarda quasi esclusivamente gli ancoraggi con cavo flessibile, dove la freccia è un elemento importante.

ATTENZIONE, anche i sistemi rigidi su rotaia hanno una freccia seppur minima rispetto al cavo.

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3.19 installatore:

Persona qualificata, che effettua il montaggio e l’eventuale smontaggio del sistema di ancoraggio.

Che cosa vuol dire “qualificata” quando non esiste nessun Ente preposto alla qualificazione d’installatori di linee vita?

S’intende semplicemente un lavoratore in regola, abilitato al lavoro in quota, capace installare gli ancoraggi seguendo le istruzioni impartite. PRATICAMENTE TUTTI I LAVORATORI DELLE IMPRESE CHE LAVORANO IN COPERTURA.

Vedi articolo in merito:” Io non posso installare le tue linee… ”

3.20 ispettore:

Tecnico abilitato, che effettua le verifiche e i controlli necessari ad accertare che il sistema di ancoraggio abbia mantenuto le caratteristiche prestazionali iniziali in tempi programmati o a seguito di eventi eccezionali.

Abilitato: è abilitato un geometra iscritto al collegio, un architetto o un ingegnere iscritti all’ordine. Alcune regioni, specificatamente per le linee vita, richiedono l’abilitazione al coordinamento alla sicurezza.

3.21 lavoratore:

Persona alla quale è destinato il sistema di ancoraggio.

Tutti coloro che salgono in copertura (o cantiere posto ad altezza superiore i 2 m rispetto un piano stabile) per compiere qualsiasi tipo di lavoro, dalla pulizia delle grondaie alla posa di manti in lamiera aggraffata, ecce cc.

3.22 manutentore:

Persona qualificata che effettua le operazioni ritenute necessarie affinché il sistema di ancoraggio mantenga nel tempo le caratteristiche prestazionali iniziali.

Parliamo di manutentore per sistemi di ancoraggio: come per l’installatore, anche il manutentore per legge non deve avere un’abilitazione specifica anche perché vale sempre la condizione che in questo momento non c’è un ente preposto alla formazione in materia di linee vita.

Sarebbe bene però aver fatto un corso di formazione presso l’azienda produttrice per conoscere le caratteristiche dello specifico prodotto.

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