Tempo fa, su questo blog, ho scritto un articolo sull’obbligo di installazione delle linee vita e dei sistemi anticaduta permanenti in generale.

Nell’articolo dal titolo “Dove e quando è obbligatoria la linea vita: panoramica sulla normativa regionale” elencavo le Regioni che avevano adottato una legge specifica e le peculiarità di tali leggi.

In questo elenco distinguevo le “regioni di scuola lombarda” da quelle di “scuola toscana” e citavo la Liguria come un caso a parte.

Proprio l’altro giorno, un utente attento (scusate il gioco di parole) mi ha fatto notare come fosse fumosa e contraddittori la Normativa ligure trovando anche delle falle nelle mie argomentazioni.

Vero, ho peccato un po’ di superficialità.

Per non ripetermi, ho chiesto consigli tecnici e legali al mio amico Cristiano Bianchi che da più di 10 anni lavora in Liguria.

Grazie alle indicazioni di Cristiano, ho deciso di scrivere un nuovo articolo oltre che correggere quello del…

Premessa: Cronologia Della Regolamentazione Regionale In Materia Anticaduta

15/02/2010 – legge Regionale n 5 del 15/02/2010

norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili

22/12/2010 – legge Regionale n 18 del 22/12/2010

Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei e mobili (sostituisce la n 5:2010)

17/12/2012 – legge Regionale n 43 del 17/12/2012

Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei e mobili (sostituisce la n 18:2010)

18/09/2013 – circolare di chiarimento della legge Regionale n 43 del 17/12/2012

Per cui ad oggi vige la Legge Regionale n 43 del 17/12/2012

Nonostante la confusione generata dalle numerose modifiche, rimane evidente ’intenzione della legge di far adottare misure di prevenzione in fase progettuale, in riferimento del D.lgs 81/08 smi − art 1 legge nr 123 del 3 agosto 2007 − art 7 comma I della legge regionale nr 30 del  13 agosto 2007 è altrettanto evidente.

Vediamo nel dettaglio perché si è generata questa confusione

Art. 1 (finalità) della legge Regionale n 43 del 17/12/2012 (Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 5/2010)

L’articolo 1 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1 (finalità)

  • Nell’ambito della prevenzione dei rischi d’infortunio sul lavoro a seguito di cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili, per cui vigono gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge disciplina aspetti tecnici e procedurali, anche in attuazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Punto critico Articolo 1

La legge Regionale di fatto perde il senso per cui è stata emanata in altre Regioni ovvero quello di rafforzare quanto indicato nel D.Lgs 81/08 smi nell’allegato XVI .

inoltre, cade in contraddizione con gli articoli successivi della stessa legge ovvero quello di emanare un regolamento tecnico obbligando l’adozione di misure di prevenzione e protezione in dotazione all’opera ( vedi articolo 3 l.r. nr 43 del 17/12/2012)

Articolo 2 della legge Regionale n 43 del 17/12/2012 (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 5/2010)

L’articolo 2 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2 (Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)

  • Ai sensi della vigente normativa è predisposto un sistema di ancoraggio permanente e sicuro nei seguenti interventi comportanti rischio di caduta dall’alto:
  • nuova costruzione;
  • sostituzione edilizia;
  • opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell’orditura principale della copertura;
  • manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura.
  • Per l’esecuzione degli interventi comportanti rischio di caduta dall’alto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, è in ogni caso consentita l’adozione dei sistemi di protezione previsti dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
  • Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle serre, come definite dall’articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1976, n. 17 (Disciplina urbanistica delle serre) e successive modificazioni ed integrazioni.”

Punto critico Articolo 2

L’Articolo 2, comma 2 della l.r. n 43  del 17/12/2012 va in contraddizione con il comma 1 dello stesso articolo in quanto il comma 1 specifica “linee vita permanenti” mentre il comma 2 abroga di fatto il comma 1.

Questo  è confermato dal titolo stesso della legge

Il Titolo “Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili” genera di fatto una mal interpretazione espressa poi nella circolare del 18/09/2013 .

Circolare del 18/09/2013 di chiarimento emanata dall’Assessore alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici, Ing. Giovanni Boitano

“Con riferimento alla l.R. 15 febbraio 2010, n. 5 recante “Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili”, al fine di garantire uniformità di interpretazione da parte dei soggetti competenti, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alla portata delle modifiche introdotte con la legge regionale n. 43 del 17 dicembre 2012.

In particolare, per quanto riguarda l’articolo 2, si precisa che anche per le fattispecie ricadenti nell’ambito di applicazione della legge a seguito delle predette modifiche (nuova costruzione, sostituzione edilizia e rifacimento totale dell’orditura principale o del manto della copertura) è in ogni caso consentita l’adozione di qualsiasi sistema di protezione previsto dal D.lgs. 81/08 smi, pertanto l’utilizzo di dispositivi permanenti di ancoraggio non è obbligatorio*

Questa precisazione conduce decisamente alla NON OBBLIGATORIETÀ delle linee vita permanenti in quanto fa specifico riferimento all’art. 115 del D.Lgs 81/2008… che obbliga a mettere in sicurezza i tetti ma non con sistemi permanenti

“Articolo 115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

  1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
    • assorbitori di energia;
    • connettori;
    • dispositivo di ancoraggio;
    • cordini;
    • dispositivi retrattili;
    • guide o linee vita flessibili;
    • guide o linee vita rigide;
    • imbracature.
  2. Comma abrogato dall’art. 115 del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106
  3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore, lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
  4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.”

CONCLUSIONI

Domanda:

Per la Regione Liguria, in caso di:

    1. nuova costruzione,
    2. sostituzione edilizia
  • opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell’orditura principale della copertura;
  • manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura;

si devono obbligatoriamente installare sistemi anticaduta permanenti?

Risposta:

Sì, si devono predisporre sistemi anticaduta, collettivi o ancoraggi (vedi D.Lgs 81/2008 art 115) ma NO, non è obbligatorio che siano PERMANENTI

Domanda:

Ma se l’obbligatorietà di sistemi anticaduta era già prevista da un D.Lgs, perché emanare una legge regionale che ribadisce le stesse modalità?

Risposta 1:

La legge Regionale n 43 del 17/12/2012 “Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei e mobili” nasce con lo scopo di rendere più restrittive e cogenti le procedure con il fine ultimo di migliorare la sicurezza durante i lavori e a seguito delle manutenzione future sugli immobili.

Allo stesso tempo, è servita a definire procedure e pratiche “in caso” di linee vita permanenti che, per loro natura, si differenziano leggermente dai sistemi temporanei in quanto identificano nel proprietario il responsabile delle manutenzioni (ai sistemi anticaduta) a differenza dei provvisori dove la manutenzione è a cura dell’impresa che li installa e li rimuove a fine lavori. (vedi Art. 3 relativo alla compilazione del Fascicolo Tecnico di Copertura)

Risposta 2 (sarcastica):

Non tutte le ciambelle riescono col buco e noi italiani siamo bravi a fare i buchi per il gusto di metterci una toppa!

Domanda:

Se i sistemi permanenti non sono obbligatori, perché dovrei installarli?

Risposta:

Perché, rispetto ai sistemi anticaduta provvisori, sono estremamente più pratici da utilizzare, veloci da impiegare (soprattutto in caso di riparazioni di emergenza) e molto MOLTO più economici.

Per certi tecnicismi che non sto qui a spiegare, se installati bene, sono anche più sicuri delle linee vita o dei parapetti provvisori.

Una risposta che va bene per tutti

In conclusione, se il vostro fine ultimo è quello di avere un tetto più sicuro per voi o per i manutentori e se volete risparmiare una marea di soldi, tempo e burocrazia, siete “obbligati” ad installare un sistema anticaduta permanente

In merito alla praticità, alla rapidità di impiego e all’economicità, ho scritto diversi articoli che riporto qui, con cifre e fatti evidenti.:

  1. La Linea Vita per gli interventi d’urgenza
  2. Costo di una linea vita condominiale: il Prezzo e il Ritorno dell’Investimento – sul sito CHERUB.it
  3. FAQ Scomode: le 10 domande sulle linee vita a cui in pochi danno risposte chiare ed oneste. – sul sito CHERUB.it

Se cerchi approfondimenti o vuoi farmi altre domande, contattami pure via e-mail.

Per contattare con un esperto di Linee Vita in Liguria, scrivi a Cristiano Bianchi o chiamatelo al ‭+39 349 2310915‬

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